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CIRCOLO BURRACO VICTORIA
STATUTO
ART. 1 COSTITUZIONE E SCOPILa associazione sportiva dilettantistica denominata “ Circolo Burraco Victoria “ - è costituita per fini sportivi dilettantistici senza scopi di lucro, essa ha come finalità quella di praticare e diffondere il gioco del Burraco ad altre attività sportive dilettantistiche esaltando i valori dello sport anche in relazione alle situazioni di emarginazione sociale, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di disciplinare l'attività didattica e agonistica nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza durante le competizioni , curando il rispetto delle norme antidoping secondo il regolamento F.IT.A.B. Essa si dichiara apartitica, apolitica. Si impegna a rispettare ed osservare lo statuto dell’Ente di Promozione Sportiva a cui obbligatoriamente dovrà affiliarsi. Per il perseguimento dello scopo associativo potrà svolgere in maniera non prevalente anche attività economica compatibilmente con le finalità non lucrative . ART. 2 SEDELa sede è in via Adua , 6 a Verona presso i locali dell’Hotel Victoria. Tra la Victoria s.r.l. , gestore dell’Hotel Victoria , e il Circolo Burraco Victoria verrà stipulato un contratto di locazione della durata di un anno con rinnovo automatico salvo disdetta da comunicarsi tra le parti con lettera raccomandata entro tre mesi dalla data di scadenza .
ART.3 I SOCII Soci della Associazione possono essere: a) SOCI FONDATORI b) SOCI ONORARI c) SOCI ORDINARI Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno contribuito alla costituzione della Associazione. A detta categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo, primo fra tutti il diritto al voto alle Assemblee indette dalla stessa. Sono SOCI ONORARI i Soci che l'assemblea e il Consiglio Direttivo ritengono utile e opportuno che facciano parte della Associazione. Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori e possono essere esentati dal pagamento delle quote; in quest'ultima ipotesi pur partecipando alle Assemblee non hanno diritto di voto. Sono SOCI ORDINARI quelli che intendono far parte della Associazione per un periodo di tempo pari ad un anno, dietro pagamento di una quota. Detti soci, fino a quando conservano tale qualifica, possono fruire degli impianti della Associazione e frequentare le sedi di gara, così come possono avvalersi di eventuali altre agevolazioni e hanno titolo a partecipare alle Assemblee. La determinazione dell'ammontare annuo delle quote delle varie categorie di Soci e di ogni altro tipo di agevolazione sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.
ART.4 PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIOPer essere ammessi, quali soci, occorre che sia presentata la relativa domanda. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione nella sua prima riunione. L’iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Dal momento della domanda e fino all'accettazione al richiedente è riconosciuta la qualifica di "Aspirante". Qualora l'Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota sarà tenuto ad effettuarlo non oltre 5 giorni dalla data di comunicazione - anche verbale - dell'avvenuto accoglimento della domanda. Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata. Contro il diniego di Associazioni è ammesso ricorso al Collegio Dei Probiviri Dell'Associazione 30 giorni dalla comunicazione.
ART. 5 MODIFICHE DELLA QUALIFICA DI SOCIOLe cancellazioni, le nuove iscrizioni e i passaggi da una categoria all'altra vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere annotati nell'apposito libro in ordine cronologico e controfirmati dal Presidente o da un Consigliere.
ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCII soci hanno diritto di partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilire, alle manifestazioni indette dalla Associazione. Essi hanno l'obbligo di osservare: a) gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni dell’associazione , della Federazione Italiana Burraco, nonché quelli della Federazione Europea dalla stessa recepiti e accettarli come personalmente cogenti; b) versare nei tempi e nei modi stabiliti le quote di tesseramento e le altre inerenti l'attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate o emanande; c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della F.I.BUR. (se tesserato) l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.
ART. 7 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARII Soci cessano di far parte dell'Associazione: A) per dimissioni; B) per mancato pagamento delle quote sociali; C) per radiazione, allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi della Associazione. Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione o della sospensione dalla frequenza dei locali, degli impianti o dagli incarichi sociali. Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri ovvero se esistente dal delegato alla Giustizia e sono appellabili entro 30 giorni dinanzi il Collegio dei Probiviri della F.I.BUR.
ART. 8 ORGANI SOCIALIGli Organi della Associazione sono: a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI aventi diritto a voto b) IL PRESIDENTE c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO d) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI e) IL DELEGATO DELLA GIUSTIZIA (ove nominato) f) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 9 L'ASSEMBLEA DEI SOCIL'Assemblea è composta da tutti o Soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento delle quote. La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto, con la precisazione dell'O.d.G., avviso da affliggere nella sede della Associazione e, ove possibile, nelle sedi ufficiali di gara in modo che gli associati ne vengano a conoscenza, almeno 15 giorni prima della data stabilita. L'<assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria deve tenersi: 1) ogni anno, entro il mese di aprile, per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell'anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivo predisposti dal C.D.. Delibera, infine, sugli altri argomenti posti all' O.d.G.. 2) Ogni 4 anni - non oltre il 30 Aprile - per eleggere tutti gli Organi Istituzionali eleggibili dell'Associazione, oltre a quanto previsto sub. 1 secondo le norme elettorali che di volta in volta il Consiglio Direttivo stabilirà. L'Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 6/10 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta. Dovrà altresì essere tenuta, negli stessi termini in cui al precedente comma, in caso di dimissioni contemporanee o decadenza della metà più uno dei componenti del C.D. ovvero se non si è provveduto alla cooptazione dei Consiglieri mancanti in modo che i componenti del C.D. siano in numero non inferiore a tre. L'Assemblea Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti, purché rappresentino non meno del 50 % più uno di tutti i Soci aventi diritto a voto.
ART. 10 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEAL'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, successiva di un'ora qualunque sia il numero dei presenti. Non è consentito ad ogni socio rappresentare per delega più di un altro socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente statuto richieda maggioranze diverse. L'Assemblea nomina, di volta in volta, l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e 3 scrutatori. Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta salvo che l'Assemblea non deliberi per acclamazione la rielezione del C.D. in carica. Negli altri casi - salvo diverso avviso dell'Assemblea - si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.
ART. 11 IL PRESIDENTEIl Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni e può essere riconfermato. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente e tutti i componenti del C.D.. Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo. Ne casi di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vicepresidente. ART. 12 ASSENZE O IMPEDIMENTIAssenze o impedimenti dei Consiglieri, dei Probiviri e dei Delegati per periodi continuativi superiori a 3 (tre) mesi si considerano definitivi e comportano la decadenza dalla carica. In tal caso ove necessario il C.D. provvederà a cooptare altre persone scegliendole tra i Soci.
ART. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e dai Consiglieri. Essi vengono eletti dall'Assemblea tra i Soci di cui alle categorie a) e b) e c) dell'art. 3, a maggioranza di voti e a scrutino segreto. Il C.D. dura in carica quattro anni e può essere riconfermato Il C.D., nella sua prima riunione, elegge il Presidente e nomina un Vice Presidente a scrutinio segreto nonché designa il Segretario che può essere scelto anche tra i non eletti purché socio. Il Segretario qualora non faccia parte del C.D., non può disporre di voto in seno al C.D. stesso. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i Verbali delle riunioni. Sono compiti del C.D.: a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci; b) compilare il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, curare gli affari d'ordine amministrativo, c) approvare il programma sportivo della Associazione; d) nominare Fiduciari o eventuali Delegati. e) Stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell'art. 9; f) Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni; g) Decidere di tutte le questioni che interessano la Associazione e i Soci; h) Determinare le quote associative annuali; Egli provvede altresì a rimettere gli atti ai Probiviri.
ART. 14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea nomina, possibilmente tra i soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di 4 anni. Esso è composto di 3 (tre) membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili. Il Collegio è competente a decidere sulla condotta degli associati nonché sulle controversie tra questi e con l’associazione. Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all'interessato, anche al C.D. Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le contro deduzioni dell'incolpato. Il Collegio in attesa della giustizia potrà sospendere dalla Associazione gli incolpati con effetto immediato. Tutti i provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili entro 30 giorni, dinanzi al Collegio dei Probiviri della F.I.BUR.
ART. 15 IL COLLEGIO DEI REVISORI
L’assemblea nomina il Collegio dei Revisori anche tra persone non tesserate. Il collegio può essere costituito da un numero di revisori compreso tra uno e tre . Nei 25 giorni successivi alla nomina il Socio più anziano convocherà il Collegio per nominare il Presidente e concordare le modalità di espletamento dei compiti. Tali compiti consistono nella verifica della regolare tenuta della contabilità almeno ogni 4 mesi controllando la corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e banca e l’esistenza dei beni in inventario. Di ogni verifica si dovrà trascrivere verbale in apposito registro. ART. 16 INCOMPATIBILITA'La carica di componenti il C.D. quella di Membro del Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti sono incompatibili fra loro. I componenti del C.D. non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina. ART. 17 NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALITutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. Il C.D. può, però, stabilire un rimborso spese ai componenti che per la loro carica le abbiano sopportate e un compenso in caso di affidamento di compiti che comportino dedizione di tempo notevole. La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni. Le vacanze che nel frattempo dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, saranno colmate per cooptazione. Il Presidente e i Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti, e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica.
ART. 18 CONTROVERSIEI soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con la Associazione. La mancata osservanza potrà comportare la radiazione. E' ammessa la richiesta al C.D. di scioglimento temporaneo da tale clausola.
ART. 19 PATRIMONIO - ENTRATEIl patrimonio è costituito da: a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti acquistati dall’ associazione con regolare documento. b) tutti gli altri immobilizzi di carattere finanziario e sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea. Le entrate sono costituite da: a) quote sociali; b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero società private; c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi; d) eventuali donazioni o lasciti; e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D. In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro è obbligatoriamente reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la sede sociale. ART. 20 DURATA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONELa durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento della Associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 3/5 degli associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del Patrimonio sociale e residuo che dovrà essere devoluto ad Associazioni aventi fini sportivi o per fini di utilità sociale.
ART. 21 MODIFICAZIONE DELLO STATUTOLe modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di 6/10 di tutti i Soci aventi diritto al voto. Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole dei 3/5 dei partecipanti. Letto approvato e sottoscritto in Verona via Adua 8 il 09/10/2007. Eleonora Quinto Anna Bertolini Manuela Venturi Luigi Dal Prete Andrea Tamburini
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